Per E-commerce si intende qualsiasi attività di supporto ad una attività commerciale, che venga svolta utilizzando il canale telematico Internet. Tale attività deve essere in grado di effettuare transazioni come commercializzazione di beni e servizi, distribuzione on-line di prodotti in formato digitale, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, etc.

Si tratta, in ogni caso, di uno scambio commerciale che viene effettuato attraverso un canale elettronico di acquisto di beni e servizi, in cui il cliente sceglie on-line il prodotto. Volendo schematizzare possiamo dire che le diverse forme di E-commerce possono essere così suddivise:

  • E-commerce indiretto. Si tratta del commercio elettronico indiretto, avente ad oggetto beni materiali. Il venditore mette a disposizione sul sito web il catalogo dei prodotti con le caratteristiche merceologiche, le condizioni di consegna e i prezzi. Il cliente procede ad effettuare l’ordine per via telematica, ma riceve la consegna fisica del bene. Classici esempi di siti di e-commerce indiretto possono essere ebay o amazon.
  • E-commerce diretto. Si tratta del commercio elettronico di beni immateriali o digitalizzati in questo caso si parla di commercio elettronico diretto (on-line), in cui l’intera transazione commerciale, ivi inclusa la consegna del bene avviene per via telematica.

L’obiettivo di questo contributo è quello di andare ad analizzare la disciplina fiscale dell’E-commerce diretto ed indiretto per quanto riguarda l’applicazione dell’Iva. Nell’E-commerce, infatti, assistiamo a modalità particolari di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto che è importante andare ad approfondire.

Il Commercio Elettronico Indiretto  è costituito dalle transazioni commerciali nelle quali si verificano le seguenti caratteristiche:

  • La cessione giuridica del bene e la conclusione del contratto tra venditore e cliente si perfezionano per via telematica;
  • La consegna fisica del bene avviene attraverso i canali tradizionali.

Da un punto di vista Iva, la cessione di beni nel commercio elettronico indiretto viene assimilata come anzidetto alla vendita per corrispondenza. Pertanto, ai fini IVA vengono applicate le relative norme interne, comunitarie e internazionali.

Per quanto riguarda l’e-commerce diretto i servizi elettronici, di telecomunicazione e tele-radiodiffusione a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore, sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente.

La norma di riferimento è l’articolo 58 della Direttiva n. 2006/112/CE, ad opera dell’articolo 5 della Direttiva n. 2008/8/CE. La norma di riferimento interna è, invece, l’articolo 7–sexies comma 1 lettera f) e g) del DPR n. 633/72. Si tratta di una disposizione secondo la quale:

Si considerano soggette a Iva in Italia, se rese a committenti non soggetti passivi d’imposta, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici. Questo quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e le prestazioni telecomunicazione e tele-radiodiffusione. Oppure, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione Europea.