È di quest’estate la notizia riguardante uno sgravio contributivo che le aziende possono ottenere attraverso i cosiddetti “Contratti di Solidarietà” in Cassa Integrazione Straordinaria.
Ma facciamo, innanzitutto, chiarezza su questi due concetti.
CIGS e Contratti di Solidarietà: cosa sono?
Come asserito sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un’indennità erogata dall’INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi e riorganizzazione o contratti di solidarietà di tipo A. Per fruire del sussidio è necessario che il lavoratore abbia maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni presso di un’azienda destinataria della normativa CIGS (D.lgs 148/2015).
Per quanto riguarda i Contratti di Solidarietà, invece, è l’INPS a chiarire le idee:
I Contratti di Solidarietà sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:
- mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi, art. 1 legge 863/84);
- favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84).
Questa tipologia ha avuto, però, scarsissima applicazione.La legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà:
- TIPO A – contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
- TIPO B – contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).
Le indicazioni operative
Lo scorso 17 Luglio, l’INPS ha finalmente fornito tutte le indicazioni operative alle imprese che hanno stipulato Contratti di Solidarietà difensivi in CIGS e in periodi conclusi entro il 31 Dicembre 2018.
La decontribuzione spetta per l’intera durata del Contratto di Solidarietà ed è pari al 35% dei contributi a carico del datore di lavoro per tutti i dipendenti a cui è stato ridotto l’orario di lavoro di oltre il 20%.
L’iter da intraprendere, per l’impresa, consiste semplicemente nel sottoporre alla struttura territoriale competente tutti i documenti necessari per accertare che sussistano i presupposti per andare avanti ed ottenere, così, il codice di autorizzazione “1W” (che significa: “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive”) in modo che possa esporre nel flusso Uniemens (la denuncia mensile obbligatoria in vigore dal 2010) le quote di sgravio spettanti per i periodi contestualmente autorizzati.
Per quanto riguarda i termini d’azione, bisogna effettuare tutto entro il 16 ottobre (a tre mesi esatti, cioè, dalla comunicazione INPS).
In caso di dubbi o chiarimenti riguardo ai Contratti di Solidarietà in CIGS, lo studio associato “Le Consulenti” è pronto ad offrirti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Clicca qui per metterti in contatto con noi o qui per seguire la nostra pagina Facebook!