Nell’ambito delle prestazioni economiche erogate dall’INPS, sicuramente l’Assegno per Nucleo Familiare (ANF) è una delle più conosciute.

Si tratta del riconoscimento (e della determinazione) di un importo che va a sostenere alcuni nuclei familiari per delle fissate categorie di lavoratori, i titolari delle pensioni, i lavoratori dipendenti e quelli assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi. In particolare:

  • lavoratori dipendenti del settore privato, agricolo e di ditte cessate e fallite;
  • lavoratori domestici e somministrati;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

L’ammontare dell’assegno si differenzia a seconda di diversi fattori, tra cui:

  • il numero dei componenti del nucleo familiare (tenendo conto anche di componenti disabili/inabili e contesti monoparentali);
  • il reddito complessivo del nucleo familiare.

Naturalmente, è previsto anche che l’erogazione cessi in corrispondenza di soglie di esclusione, che sono diverse per le varie tipologie di nucleo.

Come funziona?

La decorrenza va dal primo giorno del periodo di paga/di pagamento della prestazione previdenziale: è proprio in questa fase che si verificano i requisiti per il riconoscimento del diritto; la cessazione, invece, avviene alla fine del periodo in corso o, comunque, nel momento in cui i requisiti sopracitati vengano a mancare. Stesso discorso, ma con decorrenza e termine entro le 24 ore, per gli assegni giornalieri che, tuttavia, non possono essere erogati complessivamente in più di sei unità alla settimana e di 26 al mese.

È possibile anche presentare una domanda retroattiva, ma gli arretrati eventualmente spettanti, in quel caso, vengono corrisposti entro cinque anni.

L’importo dell’assegno

L’importo dell’assegno si calcola in base ai parametri sopraelencati e bisogna tener conto dei redditi del nucleo assoggettabili all’IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, ma anche dei redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta se superiori complessivamente a 1.032,91 euro.

Inoltre, se la richiesta riguarda periodi compresi nel primo semestre dell’anno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima mentre, in caso contrario (secondo semestre), saranno quelli conseguiti nell’anno precedente.

Da escludere:

  •  TFR;
  • trattamenti di famiglia dovuti per legge;
  • rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
  • pensioni di guerra;
  • pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi e ai pensionati di inabilità;
  • importi percepiti a titolo di assegno di cura ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9;
  • indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
  • indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
  •  assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato destinati al mantenimento dei figli.

L’assegno, per i lavoratori dipendenti in attività, viene pagato dal datore di lavoro per conto dell’INPS; in altri contesti, è erogato direttamente dall’ente a seconda dei casi.

Per trasparenza e autonomia nella consultazione, gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle che vanno dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno seguente.

 

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