Sono molti gli incentivi stanziati dal governo per il 2020: è prevista un’ampia gamma di detrazioni, bonus, superbonus che vanno appunto dal 50% al 110%.

Di seguito una panoramica dei principali sconti e detrazioni:

1) Ristrutturazione edilizia e bonus mobili

Per tutti i lavori di  recupero del patrimonio edilizio  in particolare per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari e per quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici che non possono beneficiare dei super sconti 110, 85,75,65 resta la detrazione del 36% a regime prevista dall’art. 16 bis del Tuir, elevata al 50% fino al 31 dicembre 2020.

Ricordiamo infatti che la detrazione del 36% è diventata norma permanente e consente una detrazione con un tetto massimo di 48000 elevata a 96000 euro fino al 31 dicembre 2020.

L’aumento della percentuale e del tetto di spesa ammessa viene ormai prorogato ogni fine anno dal 2012.

I lavori di ristrutturazione di manutenzione straordinaria si portano dietro l’agevolazione prevista per mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’ arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, prorogata al 31 dicembre 2020, per le quali si segnala:

  • il limite di spesa di 10.000 euro (e la detrazione massima di 5.000 euro), riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, condominiali o meno ( cfr. articolo 16, comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63);
  • che questa agevolazione consente un detrazione Irpef del 50% (da ripartire in 10 quote annuali costanti), solo se spetta la detrazione del 50% per uno degli interventi «trainanti» di «recupero del patrimonio edilizio», iniziati nell’ anno dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente (ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici) e pagati, anche in parte, entro il 31 dicembre dell’anno

1) Riqualificazione energetica

In materia di riqualificazione energetica, sono attualmente in vigore determinate agevolazioni, che restano applicabili agli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.

Per questi lavori se non riesce a rispettare tutti i requisiti per ottenere il 110% spettano comunque le agevolazioni secondo le vecchie regole valide fino al 31 dicembre 2020.

Si tratta di:

  • interventi di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus) con detrazione che oscilla tra il 50% e l’ 85% delle spese sostenute (in base allo specifico intervento) , ripartibile in 10 quote annuali. Si segnala che l’aliquota di questi interventi può raggiungere il 110 qualora vengano effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus (cd. trainanti) e nel rispetto di determinate condizioni;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici (diversi da quelli che danno diritto al Superbonus ) con detrazione attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali. Tali interventi sono quelli finalizzati al risparmio energetico ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR, nonché l’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (diverse da quelle che danno diritto al Superbonus) con aliquota pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Si tratta degli interventi previsti dall’ art. 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013.

Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Qualora, invece, si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.