Che cos’è il contratto a chiamata
Ci sono alcuni settori per cui la tipologia classica di contratto di lavoro subordinato full time o anche part time, non riescono ad andare incontro all’esigenza di una determinata azienda. Talune attività, infatti, sono caratterizzate da un’instabilità di flusso di reddito e di lavoro. Settori come la ristorazione, alcuni ramo del commercio, lo spettacolo, il turismo, l’alberghiero presentano una frammentarietà del flusso di clienti. A questa esigenza viene incontro il contratto a chiamata: ossia un particolare tipo di contratto di lavoro subordinato mediante il quale un soggetto mette a disposizione la propria prestazione a seconda delle esigenze del datore di lavoro, non potendo egli garantire un salario continuo come in un contratto full time classico.
Ovviamente il datore di lavoro non dispone di totale libertà nell’utilizzo della prestazione d’opera. Ad esempio dovrà rispettare un determinato termine minimo di preavviso, superiore al singolo giorno lavorativo.
Dal punto di vista del lavoratore, egli dunque alternerà periodi di inattività a periodi di impiego. Non conserverà, peraltro, alcuna garanzia di poter continuare a svolgere la sua mansione poiché il datore di lavoro sarà libero, questo sì, di chiamarlo oppure no.
Tipologie di contratto a chiamata
Anche questo particolare tipo di contratto può essere a scadenza, dunque a tempo determinato oppure a tempo indeterminato.
Ne distinguiamo due sottocategorie:
- con garanzia di disponibilità: in questo caso il rapporto sinallagmatico è più vincolante rispetto alla seconda tipologia. Nel periodo di vacatio di impiego, il lavoratore riceverà un’indennità di disponibilità dal datore di lavoro. Di conseguenza, per virtù del contratto, non potrà rifiutare di prestare la sua manodopera qualora l’imprenditore ne necessitasse. L’indennità di disponibilità è determinata nei contratti collettivi nazionali del lavoro e deve essere sempre superiore all’importo minimo determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- senza garanzia di disponibilità: nei periodi di vacatio il lavoratore non riceve indennità o ristori di disponibilità. Dunque sarà libero di accettare la chiamata del datore di lavoro oppure no.
Limitazioni e ambito di applicazione
La disciplina prevede delle precise limitazioni allo strumento. Questo proprio per evitare che in questo modo, il rischio d’impresa venga ingiustamente scaricato sul lavoratore, il quale sarebbe chiamato a prestare servizio quando il lavoro abbonda – e dunque a condizioni lavorative dure e salario sempre uguale – e invece di non poter avere un flusso di reddito continuo quando la clientela è inferiore.
L’ambito di applicazione soggettivo prevede soggetti con età inferiore ai 25 anni di età o con più di 55 anni e pensionati.
L’ambito di applicazione oggettivo invece, prevede prestazioni che siano riconosciute, secondo il CCNL di tipo intermittente o discontinuo e per periodi stabiliti a monte dalla contrattazione collettiva.
Doveri del datore di lavoro
La comunicazione che il datore di lavoro è tenuto a svolgere al lavoratore, può essere unica nel caso in cui il lavoratore debba svolgere un ciclo integrato di prestazioni per una durata non superiore a 30 giorni.
Va da sè è fatto assoluto divieto proporre salari e condizioni inferiori al trattamento economico e normativo rispetto al lavoratore inquadrato come impiegato a tempo pieno.
Nei periodi in cui non vi è alcuna prestazione lavorativa, il lavoratore non matura contributi né alcun altro trattamento economico o normativo.
La disciplina prevede un monte giornate massimo da non superare. Il datore di lavoro potrà utilizzare il contratto a chiamata per un massimo di 400 giornate lavorative in tre anni, eccezion fatta per i settori di commercio, del turismo e dello spettacolo.
Se il lavoratore svolge più di quanto è previsto nella disciplina, il contratto si considera trasformato in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.