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Le modifiche

Fra le modifiche apportate dalla legge di Bilancio del governo Meloni, troviamo un sostanziale cambiamento riguardo al lavoro di prestazione occasionale. 

Estensione dell’ambito soggettivo

Nel particolare, all’art. 64 troviamo l’estensione dell’ambito oggettivo applicativo della categoria, che da un aumentare complessivo di 5.000 euro l’anno passerà a 10.000. In più, viene ammesso il ricorso a questo strumento anche in una società in cui svolgono attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato 10 impiegati, anziché 5.

Settore agricolo

Fra le novità nel settore agricolo c’è anche la rimozione del divieto di utilizzare questa modalità di lavoro per i soggetti iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, anche se per un periodo che non deve superare i 45 giorni all’anno.

 

La linea politica

L’art 64 della bozza della Legge di Bilancio 2023 va a modificare le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 2017, estendendo la possibilità di acquisire prestazioni occasionali.
Molto chiaramente l’orientamento politico dell’attuale governo è a favore di un incremento sempre maggiore del contratto a prestazione occasionale, sicché ne aumenta margini, modalità e ne rimuove ostacoli e divieti.

La legge

Qui di seguito sono estrapolate, dal succitato articolo, i commi e le sezioni più importanti della riforma.

Al comma 1, lettera a), è elevato da cinque a dieci mila euro nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.

Al comma 1, lettera b), si ammette il ricorso a prestazioni occasionali anche per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare

Al comma 1, lettera c), è conseguentemente abrogata la disposizione di cui all’articolo 54-bis, comma 8-bis del D.L. n. 50/2017 che obbliga, per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Al comma 1, lettera d), è rimosso il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato da cinque a dieci. Attualmente, infatti, il divieto interessa gli utilizzatori con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato. Tale soglia è elevata a dieci dalla disposizione in esame.

Il comma 1, lettera d), sopprime la lettera b) dell’articolo 54-bis, comma 14 del D.L. n. 50/2017 che vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo a meno che non siano titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito e purché, in ogni caso, non siano iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.