L’indennità di disoccupazione è un sussidio usufruibile da tutti i lavoratori che versano in uno stato di disoccupazione. Si tratta dunque di un sostegno previsto dalla legge che serve ad aiutare determinate categorie fino a quando non trovano un nuovo lavoro.

In seguito vedremo insieme cos’è nello specifico un’indennità di disoccupazione e come fare per averla.

Indennità di disoccupazione: cos’è

L’indennità di disoccupazione è un istituto in base al quale, chi risulta essere disoccupato ha diritto a richiedere una compensazione del mancato guadagno.

In particolare sono previste 4 tipi di Indennità: Naspi, Indennità di mobilità, Dis-Coll e l’indennità speciale di disoccupazione per il settore edile. Trovarsi in uno stato di disoccupazione significa essere stato licenziato, sospeso per mancanza di lavoro, per avvenuta scadenza del contratto oppure per dimissioni per giusta causa.

A chi spetta l’indennità di disoccupazione

Il sussidio di disoccupazione spetta ad una serie di categorie di lavoratori. Tra questi rientrano:

  • Operai
  • Dirigenti
  • Portieri di stabili
  • Lavoratori con contratto di solidarietà
  • Lavoratori con contratto di formazione e lavoro
  • Lavoratori impiegati in attività stagionali
  • Lavoratori a domicilio
  • Soci di cooperative
  • Apprendisti
  • Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato

L’indennità non spetta invece ai lavoratori autonomi, parasubordinati, i lavoratori con contratto di compartecipazione agli utili, i soci delle cooperative della piccola pesca, teatrali e cinematografici, lavoratori che si dimettono volontariamente e lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale. Le somme di indennità vengono pagate dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Quanto dura l’indennità?

Si può usufruire dell’indennità Naspi a partire dall’ottavo giorno successivo alla data in cui è terminato il rapporto lavorativo oppure dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, infortunio sul lavoro e malattia. Può essere altresì richiesta dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa.

Quanto spetta

Se si rientra tra le categorie menzionate sopra, si ha diritto a ricevere una somma di indennità. Tale cifra è pari al 75% retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, solo se la retribuzione è però inferiore a 1227,55 euro. Se la somma invece è superiore a quest’ultima cifra, la misura della prestazione è uguale al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1227,55 euro. Questa cifra viene stabilita ogni anno dall’INPS tramite circolare.

L’importo massimo di indennità non può essere superiore a 1335,40 euro, un importo stabilito annualmente dall’INPS. È bene specificare che la somma a cui si ha diritto può anche essere ridotta in alcuni casi, come ad esempio nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro intermittente.

Sospensione e decadenza dell’indennità

In alcuni casi l’indennità può decadere oppure può essere sospesa. Si hanno casi di decadenza nel momento in cui si perde lo stato di disoccupazione, si raggiunge la pensione, si inizia un’attività di lavoro subordinato con durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, se non si partecipa, senza giustificazione, alle iniziative di orientamento del centro dell’impiego e, infine, se si presta un’attività lavorativa autonoma senza comunicare all’INPS il reddito annuo.

L’indennità può essere sospesa in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi oppure per nuova occupazione in paesi dell’Unione Europea o paesi con cui l’Italia ha stabilito convenzioni sui lavoratori disoccupati.

Quando e come fare la domanda

La domanda per richiedere l’indennità deve essere effettuata in maniera telematica all’INPS entro un termine inderogabile di 68 giorni. Quest’ultimi decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, dalla fine del periodo coincidente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate, dalla fine del periodo di maternità indennizzato se questa sia insorta durante il rapporto di lavoro successivamente cessato, dalla fine del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, se sono insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato, e dalla definizione della vertenza sindacale o dal giorno di notifica della sentenza giudiziaria.

La domanda può essere presentata sul sito nella sezione dedicata o in alternativa può essere richiesta anche chiamando al contact center.