Il diritto ad ottenere le ferie lavorative è stabilito dalla costituzione. Si tratta dunque di un obbligo a cui non può sottrarsi né il datore di lavoro e nemmeno il lavoratore. In altre parole, il dipendente non può rifiutare le ferie previste dal contratto. In questo articolo, oltre a dare una definizione più chiara di ferie lavorative, cercheremo di vedere anche come si calcolano e come usufruirne.
Ferie lavorative: cosa sono
Con il termine ferie lavorative si intende un periodo di assenza giustificata dal lavoro, volto a permettere al lavoratore di recuperare le proprie energie e di dedicarsi alla vita sociale e familiare. Come dicevamo, si tratta di un diritto sancito dalla Costituzione, ma sulle ferie lavorative sono intervenuti anche altri provvedimenti legislativi che ne hanno chiarito la disciplina. Il Dlgs. n. 66/2003 ad esempio ha stabilito il periodo minimo di ferie da usufruire, ma gran parte della disciplina è regolata dalla contrattazione collettiva.
Come funzionano e come calcolare le ferie lavorative
In base a quanto stabilito dalla legge, ogni lavoratore ha diritto ad un periodo minimo di ferie pari a quattro settimane all’anno, in base a quanto stabilito dal Dlgs. n. 66/2003. Il minimo delle quattro settimane però varia in base alla contrattazione collettiva. I giorni di ferie maturano ogni mese, ma nel caso di un contratto che stabilisce 24 giorni all’anno, ogni mese si devono aggiungere due giorni. Se ci si accorda con il datore di lavoro, si possono ottenere le ferie anche non maturate.
Per quanto riguarda il numero di ferie che un dipendente matura in un mese, questo è uguale al totale annuo diviso per 12. Tale numero però si riduce in caso di assenze ingiustificate o di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di 4 settimane di ferie previsto dalla legge per un anno di servizio deve essere fruito per almeno due settimane entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione. Le altre due settimane devono essere fruite invece entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Malattie e ferie non godute
Nel caso in cui durante il periodo di ferie il lavoratore si ammali, questi non giorni non vengono conteggiati nel computo delle ferie. Come stabilito dall’art. 6 Conv. OIL n. 132/1970, non è possibile la sovrapposizione delle ferie con l’assenza dal lavoro per motivi di malattia o altre ragioni. Oltre alla malattia, infatti, costituiscono assenze che rientrano nel computo delle ferie anche l’infortunio sul lavoro, i permessi legge 104/1992, la maternità e la donazione di sangue.
Viceversa, non rientrano nel computo i seguenti motivi:
- Sospensione dal lavoro;
- Aspettativa non retribuita;
- Permessi non retribuiti;
- Assenze ingiustificate o non retribuite.
Diverso è il caso di mancato godimento delle ferie. In queste ipotesi, il mancato godimento delle ferie nell’anno di maturazione e nei 18 mesi successivi o nei periodi stabiliti dalla contrattazione collettiva comporta la possibilità da parte del lavoratore di richiedere il risarcimento per danno biologico ed esistenziale nei confronti del datore di lavoro. Inoltre, in base alla sentenza del 6 aprile del 2006 della Corte di Giustizia, si può anche richiedere nuovamente la fruizione delle ferie.
Si possono monetizzare le ferie non godute?
Come abbiamo già detto all’inizio e come stabilito dalla Costituzione Italiana, non c’è la possibilità per il lavoratore di monetizzare le ferie non godute. Dunque, il periodo di ferie non può essere in nessun caso sostituito con un’indennità. L’unica eccezione è rappresentata dalla cessazione del rapporto di lavoro, che rappresenta l’unico caso in cui è possibile ottenere un’indennità in cambio delle ferie non godute. Il controllo dell’effettivo godimento delle ferie spetta al datore di lavoro. Nel caso in cui quest’ultimo accerti che il lavoratore non abbia usufruito totalmente delle ferie, deve necessariamente riportare la parte restante all’anno successivo.