I permessi studio permettono ai lavoratori studenti di usufruire di alcune agevolazioni per i loro studi. Ma cosa sono nello specifico? E cosa bisogna fare per ottenerli? Andiamo a scoprirlo insieme in questo articolo.
Permessi studio: cosa sono
L’articolo 10 della legge numero 300 del 1970, meglio conosciuta come Statuto dei lavoratori, riconosce allo studente lavoratore il diritto ad accedere a dei permessi giornalieri per sostenere gli studi. In particolare, la legge recita:
“I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.”
Chi può accedere ai permessi studio
Possono accedere ai permessi di studio tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato e quindi con contratto a termine, con contratto di lavoro part-time, con apprendistato e i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano invece tra i beneficiari i contratti a chiamata.
I permessi possono essere ottenuti anche dai privatisti non iscritti a corsi regolari di studio e anche se il dipendente è in possesso già di una laurea e intende iscriversi nuovamente all’università .
Chi ha diritto ai permessi, in base all’articolo n. 5 e 6 della legge 53/2000, può usufruire anche dei congedi per la formazione continua e dei congedi per la formazione extra lavorativa. Questi ultimi però spettano solo a chi possiede almeno 5 anni di anzianità aziendale e, in ogni caso, il congedo non può eccedere gli 11 mesi nell’arco della vita lavorativa
I corsi che permettono di fruire dei permessi studio sono i seguenti:
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale;
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del diploma di laurea o titolo equipollente o di istruzione secondaria;
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio post universitario.
Non rientra nella fattispecie la preparazione per il concorso ordinario, in quanto non è un corso finalizzato al conseguimento di un titolo o di una qualifica.
Come ottenere i permessi studio 150 ore
L’articolo 10 della legge 300/70 ci dice che il datore deve necessariamente esigere dal lavoratore una serie di documenti per dimostrare e giustificare la sua assenza. La comunicazione può essere effettuata dal datore di lavoro tramite lettera scritta, avviso affisso nei locali aziendali oppure tramite regolamento aziendale, il quale deve esser fatto recapitare al personale.
Per quanto riguarda i documenti, questi variano a seconda della tipologia di corso che si intende sostenere. Ad ogni modo, è necessario fornire documenti di identificazione del soggetto che eroga la formazione, come ad esempio l’università, l’ente di formazione o la scuola. Devono inoltre essere presentati documenti relativi all’indicazione dei giorni e delle ore di studio e la firma del docente o del responsabile del corso. I periodi di assenza devono essere inseriti all’interno del calendario presenza del Libro Unico del lavoro. Se il lavoratore dipendente non presenta tutta la documentazione necessaria, l’assenza si riterrà ingiustificata.
La legge inoltre non stabilisce alcun preavviso da parte del lavoratore, anche se può essere stabilito a seguito di un accordo tra il lavoratore stesso e l’azienda.
È bene specificare che l’accesso ai permessi di studio non preclude in alcun modo il diritto alla retribuzione regolare. Pertanto anche nel caso in cui si usufruisce dei giorni o delle ore di permesso per motivi di studio, il dipendente ha comunque diritto al normale stipendio. Inoltre, durante le assenze maturano anche le mensilità aggiuntive, il trattamento di fine rapporto e le ferie e i permessi, a meno che il lavoratore non abbia presentato tutta la documentazione necessaria.