In un rapporto di lavoro può capitare che sia il lavoratore a voler recedere dal contratto attraverso le dimissioni. Si tratta di un processo che richiede la conoscenza di alcune regole, che variano in base al tipo di contratto.
In questo articolo cercheremo di capire meglio cosa fare quando ci si licenzia.
Le dimissioni in base al contratto
Come accennato, il primo punto da prendere in considerazione quando si danno le dimissioni è la tipologia di contratto. Ad esempio, nel caso di un contratto subordinato all’interno di aziende private, dal 2016 è obbligatorio effettuare una procedura telematica sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. Per potervi accedere è necessario avere lo SPID o la carta d’identità elettronica (CIE). Dopodiché, bisogna immettere tutti i dati richiesti e, una volta completato il tutto, inviare i documenti al datore di lavoro. In alternativa, è possibile far effettuare l’intero procedimento al CAF.
Per quanto riguarda le altre forme contrattuali, come ad esempio il tirocinio o co.co.co, è necessario procedere con la lettera di dimissioni in formato cartaceo, attraverso cui comunicare al datore di lavoro le proprie intenzioni. Sul web esistono molti modelli di lettere di dimissioni facilmente reperibili.
Cosa fare in caso di contratto a tempo determinato o indeterminato
Nel caso di un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato le regole cambiano. Nel primo caso non c’è un tempo di preavviso nel quale comunicare le proprie dimissioni, in quanto la data di cessazione del rapporto di lavoro è già prevista dal contratto stesso. Viceversa, in un contratto a tempo indeterminato vi è sempre specificato il tempo di preavviso. Generalmente, il periodo è fissato dal contratto collettivo nazionale.
Il periodo di preavviso consiste in un intervallo di tempo che segue il momento delle dimissioni, nel quale il lavoratore deve continuare a svolgere la propria attività, in maniera tale da permettere al datore di lavoro di trovare un sostituto. È bene specificare che all’interno del computo dei giorni di preavviso non rientrano i giorni di assenza dovuti ai seguenti motivi:
- Malattia;
- Ferie;
- Maternità;
- Infortunio.
In soli due casi è possibile non attenersi all’obbligo di preavviso, ovvero nei casi previsti dal codice civile all’articolo 2119 e 1372. Nel primo caso si tratta delle dimissioni per giusta causa, mentre invece nel secondo delle dimissioni volontarie per comune volontà delle parti.
La mancata comunicazione del preavviso, qualora richiesto, oltre a comportare un danno per l’azienda, implica anche una serie di conseguenze per lo stesso lavoratore. In particolare, il soggetto non può accedere all’importo previsto per il periodo di prova, somma che verrà trattenuta dal datore di lavoro.
La revoca delle dimissioni
È possibile revocare le proprie dimissioni? Il lavoratore può assolutamente ripensarci e revocare la decisione, a patto che lo faccia entro 7 giorni dalla data in cui viene trasmesso il modulo.
Nel caso in cui non ci si attiene alla procedura stabilita, deve essere il datore di lavoro a farlo presente. Se il lavoratore continua ad essere inadempiente, il datore può contestare l’assenza ingiustificata dal lavoro. In particolare, è tenuto, in base all’art. 7 della legge 300/70, ad avviare un procedimento disciplinare per effettuare la sanzione.