Per ferie non godute si intende l’insieme di quei giorni di riposo maturati durante il corso dell’anno che però non vengono fruiti dal lavoratore. Per comprendere nel dettaglio come funziona questo istituto, in questo articolo cercheremo di approfondire meglio cosa dice a proposito la legge italiana.
Ferie non godute: di cosa si tratta?
Come è noto, a differenza del lavoro autonomo, dove prevale una maggiore flessibilità anche per quanto riguarda le ferie, per i dipendenti di un’azienda i giorni di riposo sono stabiliti dal datore di lavoro. In particolare, ogni lavoratore subordinato ha diritto ad un minimo di 4 settimane di ferie annuali regolarmente retribuite. La legge obbliga il dipendente ad usufruire di tali giorni di riposo e a non sostituire questo diritto in cambio di denaro. Quest’obbligo comporta quindi il divieto di monetizzazione delle ferie. Le imprese che aggirano tale divieto possono essere soggette a multe e sanzioni.
Il divieto di monetizzazione però non è applicato in alcune circostanze. In particolare, l’obbligo non vale in caso di cessazione del rapporto di lavoro: può capitare che il lavoratore termini il suo rapporto di lavoro ma abbia a disposizione ancora una o più settimane di ferie accumulate. Pertanto, non avendo il tempo necessario per usufruirne, può ottenere un pagamento. Tuttavia, questa deroga si applica solo nel momento in cui la cessazione del rapporto sia dovuta a dimissioni del dipendente, risoluzione consensuale del rapporto, scadenza del contratto oppure in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro. In queste specifiche ipotesi il lavoratore ha diritto alla cosiddetta indennità sostitutiva.
Un ulteriore caso in cui non viene applicato il divieto di monetizzazione è quello relativo alle ferie eccedenti il minimo legale, ovvero la situazione in cui le settimane richieste dal lavoratore superino le 4 obbligatorie. Solitamente le ferie aggiuntive sono stabilite dalla contrattazione collettiva oppure da contratti individuali con il datore di lavoro.
A quanto ammonta il pagamento?
L’ammontare totale del pagamento delle ferie non godute si calcola moltiplicando le ferie residue per la retribuzione giornaliera oppure oraria. Per questo motivo è necessario fare attenzione al compenso ottenuto nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, nel caso della prima tipologia di esclusione del divieto che abbiamo visto, e alla retribuzione nel momento del pagamento o nel periodo di non godimento delle ferie, nel caso invece di ferie eccedenti.
Ferie non godute: funzionamento e sanzioni
Il lavoratore ha diritto a 4 settimane di ferie retribuite, di cui due devono essere fruite nell’anno in cui sono state maturate. Le restanti due invece possono essere godute entro 18 mesi dalla loro maturazione.
Come già affermato in precedenza, le aziende che aggirano il divieto di monetizzazione possono andare incontro ad una serie di sanzioni. In particolare, l’impresa, oltre ad essere obbligata a versare all’INPS i contributi previdenziali sulle ferie non godute, sarà anche obbligata al pagamento di una multa il cui importo varia a seconda della gravità dell’infrazione. Solitamente l’importo delle sanzioni parte dai 100 euro fino ad arrivare a 4500 euro:
- Da 100 euro a 600 euro: in caso di sanzione base;
- Da 400 euro a 1500 euro: la violazione riguarda più di 5 lavoratori oppure si verifica per almeno due anni;
- Da 800 euro a 4500 euro: i dipendenti coinvolti risultano essere più di 10 oppure il mancato godimento si verifica per 4 anni.
La legge è da ritenersi violata anche qualora il dipendente venga messo nelle condizioni di usufruire solo parzialmente del periodo di ferie. Inoltre nel caso in cui i lavoratori decidano di agire in giudizio contro l’azienda, quest’ultima potrà essere obbligata anche a pagare un risarcimento del danno psicofisico.
Ferie non godute: si possono perdere?
In termini generali, è molto raro perdere le ferie arretrate o maturato in busta paga poiché di solito si possono comunque ottenere sotto forma di indennità alla fine del rapporto di lavoro. Tuttavia, quando le ferie non vengono fruite entro i 18 mesi rispetto all’anno in cui vengono maturate, vengono applicati i contributi INPS.