Il congedo matrimoniale è disciplinato dal nostro ordinamento nei minimi dettagli. Il diritto del lavoro infatti contiene norme relative ad ogni elemento del congedo, dalla sua durata fino alle modalità per richiederlo. In questo articolo cercheremo di approfondire tali norme e capirne qualcosa in più del congedo matrimoniale.

Cos’è il congedo matrimoniale

Il congedo matrimoniale è stato istituito per la prima volta nel 1937 con il Regio Decreto Legge n. 1334. In base a tale norma è possibile accedere ad un periodo di astensione dal lavoro per 15 giorni regolarmente retribuito. In particolare, possono ottenere il congedo i lavoratori che sono in procinto di effettuare un matrimonio civile o concordatario.

Il periodo di 15 giorni deve essere fruito in un unico periodo consecutivo, comprendente anche i fine settimana. È bene specificare che il periodo astinenza dal lavoro previsto non riguarda le ferie annuali maturate. Inoltre, non si può godere del congedo nel periodo di preavviso del licenziamento.

Come richiedere il congedo matrimoniale

Si può ottenere il congedo matrimoniale facendo una domanda in carta intestata presso l’ufficio competente della propria azienda. In alternativa, si può inoltrare la domanda anche al proprio datore di lavoro. In entrambi i casi è però necessario effettuare la domanda con un periodo di preavviso di sei giorni, anche se è buona regola avvisare l’azienda almeno un mese prima.

L’assegno dell’INPS invece va richiesto inoltrando una domanda all’ente attraverso il sito nella sezione dedicata. La domanda può essere presentata anche al datore di lavoro alla fine del congedo. Infine, è necessario allegare alla domanda il certificato di matrimonio nel momento in cui si torna a lavoro.

Quando si può sfruttare il congedo matrimoniale

La legge stabilisce anche le regole da rispettare per i tempi di godimento del congedo. Innanzitutto, bisogna specificare che il conteggio del congedo inizia dal terzo giorno antecedente il matrimonio. Pertanto, si hanno 12 giorni da sfruttare subito dopo il matrimonio. Ci sono però alcune eccezioni per usufruire dei giorni anche in un altro periodo, che però devono essere concordati con il datore di lavoro, il quale può decidere di accettarle o rifiutarle. Tuttavia, l’accordo deve rispettare tre obblighi nei confronti del lavoratore. Nello specifico, se quest’ultimo non si può assentare dopo il matrimonio, l’imprenditore deve concedere il congedo entro i 30 giorni dalla data di celebrazione del matrimonio. Se il lavoratore rientra a lavoro prima della fine del congedo, il datore di lavoro è tenuto a fornire una retribuzione aggiuntiva per ogni giorno fino allo scadere del 15° giorno dal matrimonio.

La sentenza n. 9150 del 6 giugno del 2012 della Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore ha la facoltà di far iniziare il conteggio dei giorni del congedo in un periodo successivo al matrimonio. In questi casi, la Cassazione ha dichiarato anche due condizioni: la sussistenza di una motivazione collegata alle nozze e l’assenza di impedimenti concreti individuati dal datore di lavoro.

La retribuzione del congedo matrimoniale

Il congedo matrimoniale è regolarmente retribuito in parte attraverso l’assegno erogato dall’INPS e in parte dall’impresa. L’assegno dell’istituto previdenziale consiste in una cifra uguale a sette giorni di retribuzione. Possono accedere a tale somma le seguenti categorie di lavoratori:

  • Operai;
  • Apprendisti;
  • Lavoratori a domicilio ai marittimi di bassa forza.

Possono altresì accedervi i dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che contraggono matrimonio, fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla data in cui avviene il matrimonio oppure che possono dimostrare che in un periodo di 90 giorni antecedente al matrimonio abbiano lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative.

L’assegno può essere ottenuto da entrambi i coniugi, a patto che non siano dipendenti di aziende agricole, enti locali e statali, imprese che non versano il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari, aziende di commercio, credito e assicurazioni e aziende industriali, artigiane e cooperative con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti. La retribuzione non è prevista per chi effettua solo il matrimonio religioso.