Con periodo di prova si intende quel periodo in cui il rapporto di lavoro sorto tra un datore e un dipendente può interrompersi in qualsiasi momento senza la necessità di rispettare alcun vincolo. Si tratta di una ipotesi disciplinata dalla legge e che in seguito cercheremo di approfondire.
Periodo di prova: cos’è e come funziona
Il periodo di prova è un istituto giuridico disciplinato dall’articolo 2096 del codice civile. All’interno della norma viene definito con l’espressione “assunzione in prova del prestatore di lavoro”, intendendo con questo termine un periodo previsto dal contratto di lavoro che permette alle due parti contraenti di recedere in ogni momento. In questi casi, inoltre, non è necessario alcun obbligo di preavviso o di indennità.
Il periodo di prova può essere stabilito con diverse tipologie di contratto. In particolare, è possibile adottare questa formula all’interno dei contratti a tempo indeterminato, di apprendistato e anche nei contratti a tempo determinato. In quest’ultimo caso, però, ci sono una serie di limiti imposti, come ad esempio la necessità di stabilire il periodo di prova in misura proporzionale alle mansioni alla durata del contratto stesso.
Ad ogni modo, la legge stabilisce una serie di condizioni affinché il periodo di prova possa essere ritenuto legittimo. Innanzitutto, l’assunzione in prova del prestatore di lavoro deve essere stabilita per iscritto attraverso una clausola specifica all’interno del contratto individuale di lavoro. Come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9101/1991, n. 114027/1993 e n. 5811/1995, in caso di mancata forma scritta, il contratto va considerato nullo.
L’accordo deve essere effettuato prima o contemporaneamente all’avvio del rapporto di lavoro e al suo interno bisogna specificare anche il ruolo e le mansioni da svolgere.
Le norme in materia stabiliscono anche la durata massima del periodo di prova, che in base al CCNL non può mai superare i 6 mesi. In alcuni casi, la durata viene stabilita anche in giorni di calendario o in giorni effettivi di lavoro. In merito cercheremo di fornire maggiori informazioni in seguito.
Il periodo, inoltre, deve essere regolarmente retribuito e il lavoratore ha diritto a maturare tutte le spettanze, come ad esempio le ferie e la tredicesima. Una volta terminato e in caso di mancata recessione da parte di una delle due parti contraenti, il rapporto di lavoro deve proseguire senza la necessità di effettuare una conferma o una comunicazione del proseguimento.
La durata del periodo di prova
Abbiamo già visto come il periodo di prova non può superare i 6 mesi. Tuttavia è bene specificare che la durata è diversa a seconda dei vari CCNL e anche in base alle mansioni che il lavoratore deve svolgere. Infatti, il lasso di tempo si stabilisce in base alla durata necessaria per permettere sia al datore di lavoro che al lavoratore di svolgere i propri compiti. In generale le tempistiche si aggirano tra i 3 e i 6 mesi, ma è possibile anche effettuare una proroga qualora lo preveda il contratto nazionale.
Assenza o licenziamento dal periodo di prova
Vediamo infine cosa succede nell’ipotesi di assenza e licenziamento dal periodo di prova. Nel primo caso ci viene in soccorso la sentenza 19043 del 2015 della Corte di Cassazione, all’interno della quale è stabilito che l’assenza dal periodo di prova ne sospende la validità. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore si assenti, l’assunzione in prova del prestatore di lavoro riprende nel momento in cui quest’ultimo ritorna a lavoro.
Il datore di lavoro può ricorrere anche al licenziamento, senza la necessità di rispettare i vincoli dettati dalla normativa generale. Pertanto, non è necessario effettuare un preavviso. Tuttavia, prima di procedere bisogna aver dato effettivamente la possibilità al lavoratore di effettuare la propria mansione. Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza 1104 del 1989 e 4578 del 1986, ritiene illegittimo il licenziamento a seguito di un periodo di prova troppo breve e in mancanza di una giustificazione reale. Lo stesso discorso deve essere fatto per le dimissioni, che non necessitano di alcun periodo di preavviso. Tuttavia, queste vengono considerate come atto volontario del dipendente.