Per tutti coloro che hanno provveduto a riqualificazioni energetiche o in ottica antisismicità, ecco qualche preziosa informazione riguardo degli sgravi importanti di cui si può beneficiare: l’eco e il sisma bonus.

Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

Sisma Bonus

Il Sisma Bonus (o Sismabonus) è un’agevolazione fiscale che consente non solo a privati, ma anche a società, di detrarre dall’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’IRES (Imposta sul reddito delle società ) una parte delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, purché situati nelle zone ad alta pericolosità sismica, nelle date tra il 1° Gennaio 2017 e il 31 Dicembre 2021. Si parla di percentuali che possono toccare anche il 50 e l’85% della spesa effettuata.

Eco Bonus

L’Eco Bonus (o Ecobonus) è, invece, un’agevolazione fiscale che consente, sempre a privati e società, di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (abitazioni o immobili a destinazione produttiva o commerciale), nelle date fino al 31 Dicembre 2018 e fino al 31 Dicembre 2021 in caso si tratti di parti comuni competenti a più condomini.

Anche in questo caso, le percentuali sono piuttosto alte, potendo arrivare al 50 e al 75%.

 

Sono, quindi, incentivi statali davvero salva-portafoglio!

Le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate

Con l’approvazione del Decreto Crescita avvenuta a Luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha dato alcune direttive ed istruzioni in merito.

Come si legge nella nota per le modalità attuative di queste specifiche disposizioni, l’opzione sconto desiderata va comunicata all’ente, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. La comunicazione può essere presentata anche compilando un apposito modulo da consegnare presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Lo sconto sarà pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese – sostenute entro il 31 Dicembre del periodo d’imposta di riferimento – comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. Il fornitore, a sua volta, recupererà il relativo importo sotto forma di credito d’imposta in compensazione (in cinque quote annuali di pari importo) tramite modello F24 da presentare sempre mediante i servizi telematici dell’Agenzia a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione. La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere sfruttata in quelli successivi ma mai richiesta a rimborso. In alternativa a questa forma, però, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori (anche indiretti) di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

 

In caso di dubbi o chiarimenti riguardo alla richiesta dell’Eco e del Sisma Bonus, lo studio associato “Le Consulenti” è pronto ad offrirti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Clicca qui per metterti in contatto con noi o qui per seguire la nostra pagina Facebook!